Sommario
Dopo il voto di fiducia alla Camera sul Dl Semplificazioni, diventa legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti. Provvedimento che permette al consumatore di fare scelte consapevoli sugli alimenti da portare in tavola ma anche di valorizzare la produzione agroalimentare nazionale.
Cosa ci fa capire la nuova etichetta?
La novità sta nel fatto che è diventato obbligatorio citare la provenienza di tutti gli alimenti, anche quelli che, in qualche modo, restavano “anonimi”. Diventa quindi obbligatorio specificare, ad esempio, la provenienza della frutta impiegata per conserve e marmellate, o dei legumi in scatola o, allo stesso modo, della carne utilizzata per i salumi.
Un primato italiano
La nuova etichetta in vigore con la legge n.12 dell’11 febbraio 2019 rende l’Italia leader europeo in materia di trasparenza. L’Unione Europea obbliga infatti ad indicare l’etichetta di provenienza solo per la carne fresca, ma non per quella trasformata in salumi, solo per la frutta fresca, ma non per i succhi, per il miele ma non per lo zucchero. L’Italia è quindi all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la trasparenza dell’informazione ai consumatori grazie anche all’etichetta di origine “Made in Italy”.
L’etichetta dopo mucca pazza
L’etichettatura di origine obbligatoria degli alimenti è stata introdotta per la prima volta in tutti i Paesi dell’Unione Europea nel 2002, subito dopo l’emergenza “mucca pazza” legata al consumo di carne bovina. Nasce quindi come strumento per ricostruire un clima di fiducia tra i consumatori garantendo loro la possibilità di rendere visibile e “tracciabile” il prodotto.
Il percorso della trasparenza
Vediamo le principali tappe del percorso che hanno seguito le etichette alimentari, oggi sempre più vicine ad una vera e propria carta di identità: un “documento” che tutela sempre più e meglio la salute del consumatore proteggendolo anche dalle frodi alimentari.
Oltre alla già citata etichetta di origine per quanto riguarda la carne introdotta in Europa nel 2002,
- nel 2003 diventò obbligatorio indicare varietà, qualità e provenienza dei prodotti freschi del settore ortofrutticolo.
- Il 1 gennaio 2004 è diventato obbligatorio il codice di identificazione per le uova.
- Sempre nel 2004 è subentrato l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto.
- Ad aprile del 2017 scattò invece l’obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati.
- Dal febbraio 2018 è diventato obbligatorio indicare in etichetta l’origine geografica del grano per la pasta e del riso.
- Il 27 agosto 2018 è entrato in vigore il decreto che obbliga ad indicare in etichetta l’origine della materia prima per i prodotti derivati del pomodoro: quindi pelati, polpe, concentrati, conserve, oltre a salse e sughi composti almeno per il 50% da derivati.
Le informazioni obbligatorie previste dall’UE
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti previste dal
Regolamento dell’Unione Europea n.1169/2011 sono:
- denominazione dell’alimento
- elenco degli ingredienti
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato di una sostanza o prodotto che possa provocare allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- quantità netta dell’alimento
- termine minimo di conservazione o data di scadenza
- condizioni particolari di conservazione o condizioni d’impiego
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare
- paese d’origine o luogo di provenienza
- istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
- per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
- dichiarazione nutrizionale (che riporta, tra gli altri dati, valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale dell’alimento).
L’etichettatura nutrizionale rappresenta uno dei principali strumenti per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti ed aiutarli ad adottare decisioni consapevoli anche in base alle proprie necessità dietetiche.
Termine minimo di conservazione e data di scadenza: che differenza c’è?
Il termine minimo di conservazione di un alimento indica la data fino alla quale tale prodotto mantiene le sue proprietà specifiche se conservato in condizioni adeguate e costituisce un parametro molto importante per attuare una giusta scelta di consumo e acquisto.
La data di scadenza, invece, indica la data oltre la quale il prodotto non è più idoneo al consumo, perché potrebbe essere nocivo per la salute a causa dellaproliferazione di batteri, con conseguenti tossinfezioni alimentari (determinate dall’azione diretta dei batteri patogeni insieme all’alimento) o intossicazioni alimentari (dovute alla presenza di tossine prodotte dagli agenti patogeni).
Entrambe queste indicazioni devono essere riportate obbligatoriamente sull’etichetta alimentare.
Indicazioni sulla salute
Il Regolamento (CE) 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims) presenti sulle etichette degli alimenti o veicolate attraverso la pubblicità. I claims salutistici e nutrizionali sono riportati in etichetta solo se l’EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) ha verificato che l’apporto di quell’alimento e di determinate sue componenti ha effettivamente un valore biologico ben definito e dimostrato.
Il Regolamento, nello specifico, stabilisce precise condizioni per le indicazioni relative a:
- i nutrienti che un prodotto apporta;
- l’eventuale presenza di uno o più nutrienti in proporzioni ridotte o accresciute;
- l’assenza di determinati nutrienti;
- i benefici per la salute o la riduzione del rischio di malattie legati al consumo di quel prodotto.
Ne sono un esempio diciture come “a basso contenuto calorico”, “a basso contenuto di grassi”, “senza zuccheri”, “fonte di fibre”, “ad alto contenuto di proteine”, ecc, che possono utilizzate solo se il prodotto risponde a determinati requisiti.
La “rintracciabilità”
La rintracciabilità consiste nell’utilizzare la documentazione raccolta durante il processo di produzione dai vari operatori coinvolti. Questo permette, in caso di emergenza o necessità, di isolare tempestivamente un lotto produttivo e di gestire e monitorare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza delle diverse fasi di sviluppo del bene alimentare da parte del produttore e degli organi di controllo, che hanno l’incarico di vigilare sulla sicurezza alimentare degli utenti.